Ex multis, Corte Suprema di Cassazione, sez I civile, 17.2.2004 n. 3026
In caso di separazione, la breve durata del matrimonio non è di per se‘ fattore sufficiente per escludere il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma piuttosto un criterio per la sua quantificazione.
Non può essere negato al coniuge economicamente più debole il diritto all’assegno di separazione sulla mera affermazione che il suo reddito deve ritenersi “adeguato“, senza fare un rapporto con i redditi dell’altro coniuge.